COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Presso l’ENBITAL è istituita la COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO, che svolge la funzione di certificare, appunto, tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilita dalle legge (artt. 75-84 D.lgs. 276/2003).
Che cos'è la certificazione e quali sono gli effetti
La certificazione è una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e ottenere dalle Commissioni di Certificazione un accertamento sulla qualificazione del contratto, volto ad accertare che il contratto che si vuole sottoscrivere o che si è sottoscritto abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge e dare, perciò, alle parti, una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale da loro adottato, nonché, a seguito dell’approvazione del c.d. “Collegato lavoro” 2010 (Legge 183/2010), un accertamento circa la reale volontà delle parti nell’inserire singole clausole all’interno di contratti in cui “sia dedotta una prestazione di lavoro”.
Lo scopo della certificazione è quello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Per i contratti certificati, infatti, interviene il principio dell’inversione dell’onere della prova, in ragione del quale spetta a chi contesta la regolarità del contratto dimostrare eventualmente in giudizio l’invalidità dello stesso.
Gli effetti del contratto certificato, inoltre, resistono anche all’accertamento ispettivo.
L’organo di vigilanza che nel corso di una ispezione rilevi dei vizi (ad esempio, la difformità tra le modalità di svolgimento del rapporto e quelle proprie della tipologia contrattuale) non può intervenire sulla diversa qualificazione giuridica del contratto ma solo verbalizzare l’irregolarità riscontrata. L’unico strumento utile per mettere in discussione la natura del contratto certificato è il ricorso alla via giurisdizionale.
La funzione della commissione
La funzione della Commissione è quella di stabilire che sia corrispondenza tra la volontà espressa dalle parti contrattuali ed il contenuto del contratto da certificare e può essere diretta sia alla qualificazione del rapporto quanto all’accertamento della autenticità delle clausole in esso presenti.
La Legge 183/2010 ha, inoltre, previsto che le parti possano, in sede di certificazione del contratto, tipizzare determinate condotte del prestatore di lavoro ai fini della valutazione di giusta causa e di giustificato motivo del licenziamento, condotte di cui il Giudice dovrà “tenere conto” nel giudizio sull’impugnazione avverso tale provvedimento.
A ciò si aggiunga che la certificazione può essere utilizzata anche per:
- Per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;
- Per avallare le rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., al fine di verificare l’effettività della volontà abdicativa o transattiva delle parti
- In sede di stipulazione di un contratto di appalto ex. art. 1655 c.c. e di attuazione del relativo programma negoziale;
- In materia di contratti utilizzati per lo svolgimento di attività all’interno di luoghi confinanti o a rischio di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
Bisogna, altresì, ricordare che, con l’entrata in vigore della L. n. 183/2010, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. rimane obbligatorio unicamente per i contratti certificati, divenendo facoltativo in tutti gli altri casi (v. art. 31, co. 2 Legge 183/2010) e che le Commissioni di Certificazione sono divenuti gli unici soggetti abilitati alla (necessaria) certificazione dell’eventuale clausola compromissoria apposta al contratto di lavoro, ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le future controversie (ad esclusione di quelle riguardanti la risoluzione del rapporto).
Le Commissioni di certificazione svolgono, altresì, in ottemperanza al dettato legislativo, attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.
Presentazione dell'istanza
La certificazione si richiede mediante la compilazione di apposita istanza (in carta bollata) sottoscritta da tutte le parti contrattuali interessate e depositata, con tutta la documentazione necessaria, presso la sede della Commissione che valuta, in via preliminare, l’ammissibilità della domanda e procede, successivamente, all’eventuale apertura della fase istruttoria che si conclude (entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza) con il provvedimento (positivo o negativo) di certificazione.
L’avvio della procedura di certificazione deve essere comunicata alla DTL competente, che ha il compito di darne notizia a sua volta alle autorità pubbliche (INPS, INAIL,…) nei confronti delle quali la certificazione produrrà effetti.
Il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della istanza, mediante l’adozione dell’atto di certificazione.
Il provvedimento di certificazione
Il provvedimento di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo, deve, perciò, essere motivato ed indicare l’autorità cui è possibile fare ricorso, oltre all’esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
Decorrenza degli effetti
In base alla disciplina originaria, gli effetti dell’accertamento compiuto dalla Commissione, anche nei confronti dei terzi, decorrevano a far data dalla sottoscrizione del provvedimento.
La Legge 183/2010 ha modificato tale disciplina, disponendo all’art. 30, co. 17, che “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede”, precisando inoltre che “in caso di contratti ancora non sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita”.
Ambito territoriale
La Commissione di Certificazione ENBITAL, essendo istituita presso un ente bilaterale che opera nell’ambito nazionale (oltre che europeo), può certificare i contratti stipulati in qualunque parte dell’Italia, indipendentemente dal luogo in cui i datori di lavoro hanno sede (o una loro dipendenza) o dove sarà addetto il lavoratore contraente.